Bozza per proposta di mozione del Consiglio Comunale di Castellana Grotte in materia di divieto dell’uso dei diserbanti nel territorio comunale, contenente richiesta specifica di Ordinanza Sindacale ai fini della tutela della salute pubblica, della falda idropotabile, del sistema carsico delle Grotte e della vita delle api.
Il presente documento, nato come proposta aperta a tutte le modifiche migliorative che verranno presentate da cittadini, associazioni e operatori del settore agricolo e alimentare, organizzazioni ambientaliste e medici, ricercatori ed esperti, ha l’obiettivo di giungere all’adozione di un provvedimento urgente in materia di salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente naturale. I pesticidi, e i diserbanti in particolare, stanno avvelenando la terra e l’acqua e, di conseguenza, il cibo che mangiamo e la nostra salute. Nel territorio di Castellana Grotte, la città famosa per le Grotte più belle del mondo, l’uso sconsiderato e spesso illegale dei diserbanti impone da tempo controlli severi e l’adesione ai principi di precauzione che tutti gli organismi pubblici raccomandano di fronte all’uso sconsiderato dei prodotti tossici usati nelle pratiche agricole convenzionali. Le frequentissime morie delle api, come l’estinzione di tanti insetti preziosi per l’ambiente, ma anche la rarefazione degli uccelli, rappresentano segnali di allarme che i cittadini e i pubblici poteri non possono più sottovalutare. Per questa ragione il presente documento, prima di approdare nella sede naturale – il Consiglio Comunale – sarà oggetto di un confronto di merito auspicabilmente basato sulla realtà dei fatti. Ragionando sulle tante opportunità, ma anche sulle limitate problematicità che il divieto dell’uso di alcuni pesticidi presenta, i cittadini, le reti delle realtà associative e l’insieme degli attori della comunità scientifica e del mondo agricolo e alimentare, potranno partecipare al processo decisionale, tenendo conto tuttavia dell’urgenza che è sotto gli occhi di tutti. E’ un’occasione importante, di cui la città di Castellana Grotte potrà giovarsi per salvaguardare il bene comune, ma anche per rendere un’immagine maggiormente aderente allo spirito di una comunità che da sempre considera la salute, il cibo sano, l’ambiente rispettato e l’agricoltura di matrice contadina come beni primari della vita, valori essenziali di un corpo sociale abituato a pensare al domani, al futuro dei nostri figli.
I sostenitori della presente proposta di documento,
considerato che:
– l’uso di sostanze erbicide risulta ampiamente diffuso nel territorio comunale, non solo nelle coltivazioni agricole, ma anche nella cura di giardini, aree private, strade rurali e muretti a secco di proprietà privata e, molte volte, pubblica;
– le sostanze attive contenute nei diserbanti sono oggetto di numerosi studi scientifici che, aggregati da organismi internazionali, non sono risultati ancora totalmente convergenti circa la pericolosità genotossica e cancerogena, pericolosità tuttavia oggetto di permanente attenzione e derivata cautela;
– la revoca della commercializzazione prevista nel Regolamento di esecuzione UE 2016/1313 riguarda 85 formulari nei quali l’erbicida più usato nel mondo (il glifosato), in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata, produce “effetti tossici significativi” e che tale tossicità ha indotto il Ministero della Salute a revocarne l’impiego nelle aree sensibili come parchi, giardini, ecc. e a prescriverne il divieto d’uso su suoli eccessivamente permeabili (con sabbia superiore all’80%) e in fase di pre-raccolta e trebbiatura, con ciò evidenziando l’indiscutibile pericolosità dei formulati in oggetto;
– il 20 marzo 2015 la IACR (International Agency for Research on Cancer), agenzia dell’OMS e massima autorità per la ricerca sul cancro, ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosate il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a “probabile cancerogeno per l’uomo”. Questa classificazione è basata su “limitata evidenza” negli esseri umani e “prove sufficienti” negli animali da laboratorio così come “forti prove” che il glifosate presenta due caratteristiche associate a sostanze cancerogene, cioè genotossicità e la capacità di indurre stress ossidativo;
– i corpi idrici superficiali e profondi, specie i più vulnerabili per carente protezione geologica, sono oggetto di possibile contaminazione da parte delle sostanze attive come il glifosate e il suo metabolita AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione del glifosate);
– nel territorio del Comune di Castellana Grotte esiste un vastissimo e complesso sistema di grotte carsiche, solo in piccola parte esplorato e aperto al pubblico, la cui bellezza, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il giorno 23 gennaio 2018 durante la visita effettuata nelle Grotte in occasione dell’ottantesimo anno dalla loro scoperta, è orgoglio della nostra Nazione e bene della natura da tutelare con il massimo rispetto e impegno;
– il complesso carsico delle Grotte è nato dall’evoluzione geologica di una rete di fiumi sotterranei che hanno dato vita ad un sistema di corpi idrici sotterranei, una rete di falde freatiche stratificatesi nel corso di milioni di anni e che, a causa di diversi squilibri causati dalla mano dell’uomo, corre il pericolo di essere danneggiata irreversibilmente, con gravi danni all’ecosistema e in particolare all’acqua che usiamo per bere o per irrigare i terreni agricoli;
– il territorio di Castellana Grotte (un giacimento di grande interesse paesaggistico, caratterizzato da un patrimonio di biodiversità fortunatamente immenso), a causa di un massiccio inurbamento caratterizzato dalla presenza di moltissime abitazioni civili in aree extraurbane (gran parte delle quali utilizzano acqua emunta da pozzi artesiani), necessita di un costante controllo della qualità delle risorse idriche, che vanno salvaguardate come bene essenziale a tutela dell’igiene e della salute pubblica;
– la città di Castellana Grotte è ambita meta turistica che l’Amministrazione Comunale vuole promuovere e valorizzare, sostenendo un’offerta turistica di alta qualità anche attraverso i prodotti di eccellenza dell’agricoltura come l’olio extravergine di oliva, un alimento nutraceutico di eccezionale valore, simbolo della nutrizione sana e della dieta mediterranea, sempreché non risulti contaminato da dannosi pesticidi;
– nelle campagne del Comune di Castellana Grotte operano diversi apicoltori e l’azione delle api risulta insostituibile sia per la qualità e la tenuta del settore ciliegicolo, la produzione tipica d’eccellenza del nostro territorio, ma anche per la mandorlicultura e per tante altre piante fruttifere. Senza il generoso lavoro delle api e il fondamentale ciclo delle impollinazioni, verrebbe meno una ricchezza produttiva già oggi indebolita e si perderebbero produzioni derivanti dalle attività apicole come la propoli, il polline, il miele e la “mielata castellanese”, un prodotto di altissimo pregio che i pesticidi, e i diserbanti in particolare, stanno rendendo addirittura nocivo per la salute;
– negli ultimi mesi del 2017, nel territorio comunale, sono morte, proprio a causa dell’uso dissennato dei pesticidi, decine di famiglie di api mellifere, soprattutto a causa dei diserbi spesso effettuati senza alcun criterio e in aperta violazione delle leggi operanti in materia. Addirittura alcuni trattamenti erbicidi hanno interessato gli uliveti plurisecolari, cioè terreni nei quali vivono alberi notoriamente caratterizzati da un apparato radicale molto capillarizzato, per di più sviluppato negli strati meno profondi del terreno;
– la Legge Regionale 45/2014, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura”, all’articolo 9 ha sancito precise prescrizioni in materia di “Limitazioni dell’uso di prodotti fitosanitari”
“1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5 della l. 313/2004, sono vietati i trattamenti sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi dannosi alle api:
a) durante il periodo di fioritura, dall’apertura del fiore alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree e ornamentali, nonché su vegetazione spontanea, con erbicidi;
b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree; in tale caso i trattamenti possono essere eseguiti solo previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali essenze risultino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.
2. Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura, essenziali per salvaguardare la produzione, sono effettuati con prodotti selettivi solamente nei casi di necessità accertata dall’ufficio regionale competente in materia di malattia delle piante; in tal caso, il predetto ufficio, per il tramite dell’Osservatorio apistico regionale, informa gli apicoltori che detengono alveari nel raggio di tre chilometri dai campi nei quali i trattamenti saranno eseguiti.
3. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata dai diretti detentori alla struttura veterinaria dell’ASL competente, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.
4. Chiunque violi le disposizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 9 è punibile con una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro.”
– a fronte di prescrizioni così precise e nette, l’Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto delle norme di legge, monitorando periodicamente, in stretto contatto con gli apicoltori e con le associazioni apistiche riconosciute dalla Regione Puglia, lo stato di salute delle famiglie di “apis mellifera” nel territorio comunale;
Premesse le considerazioni sopra riportate e:
– Preso atto dell’esistenza di un potenziale rischio grave di inquinamento della falda idropotabile e di un pericolo potenziale per il patrimonio carsico delle Grotte derivante dall’utilizzo di prodotti erbicidi;
– Ritenuto che la situazione rappresentata faccia emergere da un lato un potenziale rischio di natura igienico-sanitaria e dall’altro l’esigenza di un intervento straordinario a norma dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato ad offrire la più ampia tutela alla falda idrica e al sistema carsico locale, insieme alla salute e all’igiene pubblica;
– Valutato che si rende necessario attuare a livello locale una nuova e più incisiva strategia di prevenzione del rischio di inquinamento, in grado di arginare dannosi utilizzi di prodotti potenzialmente pericolosi per l’ambiente, per il territorio e per la comunità su di esso insediata, anche in applicazione del principio di precauzione recepito nel diritto dell’Unione Europea;
Considerato altresì che:
– l’articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei pesticidi» auspicando inoltre «La riduzione, per quanto possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari»;
– tali indicazioni sono state riprese dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;
– verso gli stessi obiettivi di prevenzione e tutela nei confronti di un uso indiscriminato di pesticidi ed erbicidi convergono la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ove vengono specificamente definiti “aree extra agricole” tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.
– Dato atto che il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente mediante l’attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del principio è peraltro molto più vasto estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti, sulla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Tale principio non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere limitata la sua portata da un principio confliggente.
– L’operatività del principio di precauzione non interviene solo nell’ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni “gravi e irreversibili”, essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta. La Commissione, infatti, ha affermato che “Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto.”
– A conferma di ciò nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione – COM (2000) 1 def. – , si afferma che nell’applicazione del principio di precauzione si debba fare ricorso al criterio del worst case: “Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dell’ambiente, della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per l’ipotesi più pessimistica”;
– Visto il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare fissando procedure nel campo della sicurezza alimentare, e prevedendo il Principio di Precauzione; quanto segue all’art. 7: Principio di precauzione.
– 1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.
– 2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1, sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.
– Precisato dunque che l’applicazione del principio comunitario di precauzione legittima l’adozione di misure preventive e di contrasto non solo di pericoli acclarati come gravi e incombenti, ma anche di situazioni di pericolosità presunte e che la presunzione di pericolo nella fattispecie sia da riferire alla potenziale nocività per la salute umana dell’impiego di diserbanti.
– Considerato che è possibile ottenere il controllo delle malerbe e delle erbe infestanti, sia in aree agricole che in aree extra-agricole, adottando sistemi e modalità alternative al diserbo chimico, utilizzando sistemi meccanici di taglio, il pirodiserbo ed il diserbo a vapore che non producono effetti collaterali e/o rilasciano sostanze indesiderate sia nei terreni che nelle acque.
– Preso atto che la IARC ha sottoposto a valutazione di cancerogenicità il principio attivo glifosate il cui esito ha portato alla classificazione di tale sostanza nel gruppo 2a “probabile cancerogeno per l’uomo”.
– Tenuto conto dell’applicabilità in materia del principio di precauzione, codificato dagli artt. 191 par. 2, e 168 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, nonché della Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione e che a tale principio ricorre in premessa anche la citata Direttiva 2009/128/CE, così come nel D.lgs. 152/2006, art. 301 “Testo unico in materia ambientale”.
– Valutato che lo stesso D.lgs, 152/2006, in coerenza con le Direttive 2005/118/CE e 2006/118/CE, ha allineato i limiti di concentrazione dei pesticidi nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee ai limini esistenti per le acque potabili e per quelle non potabili, cioè:
a) 0,1 microgrammi/litro per le singole sostanze (inclusi i metaboliti)
b) 0,5 microgrammi/litro per i pesticidi totali
c) 1 microgrammo/litro per le acque non potabili.
– Valutato ancora che l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), soggetto autorizzato dallo Stato italiano al monitoraggio e al controllo delle acque di superficie e delle acque sotterranee, ha segnalato la buona attività svolta dalle regioni Lombardia e Toscana, invitando tutte le altre regioni italiane a superare la prassi del mancato monitoraggio delle acque sotterranee.
– Visto che la Regione Puglia ha espresso la volontà di effettuare controlli rigorosi sulle acque sotterranee, impegnandosi a trasmettere gli stessi dati all’ISPRA, aderendo in tal modo pienamente alle direttive impartite dall’Unione Europea.
– Sancita la volontà del Comune di Castellana Grotte di voler applicare rigorosamente la normativa vigente in materia di tutela delle acque e ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere in tempi rapidi all’avvio delle procedure di monitoraggio, attraverso specifica richiesta da avanzare alla Regione Puglia affinché inserisca uno o più punti individuati nel territorio comunale in relazione alla qualità delle acque sotterranee, senza con questo escludere interventi analoghi da richiedere al Dipartimento di Prevenzione della ASL o interventi diretti del Comune di Castellana Grotte.
– Constatato che molti cittadini si rivolgono al Comune per richiedere informazioni sulla qualità delle acque sotterranee e sullo stato di salute del sottosuolo del territorio comunale e che tale richiesta appare fondata, soprattutto di fronte alla necessità di tutelare la salute e l’igiene pubblica, insieme al prezioso sistema carsico delle Grotte, e valutato ancora che è dovere del Comune sensibilizzare e informare il Dipartimento di Prevenzione della ASL, anche al fine di effettuare un monitoraggio periodico della situazione e adottare, eventualmente, le misure atte a tutelate l’igiene e la salute pubblica.
– Considerato che diverse associazioni di categoria italiane hanno espresso la loro totale contrarietà all’uso dei diserbanti non selettivi, soprattutto per i frumenti di importazione, un prodotto che la Coldiretti ha definito di “pirateria alimentare”, proprio a causa dei trattamenti di pesticidi praticati in paesi come il Canada per effettuare il “disseccamento forzato”, e considerato ancora che alcuni paesi dell’Unione Europea hanno vietato o intendono vietare l’uso degli erbicidi non selettivi nell’intero territorio nazionale.
– Considerato inoltre che il Governo e il Parlamento italiano, in occasione della recente proroga per ulteriori cinque anni dell’autorizzazione all’uso del glifosato in ambito europeo, hanno espresso la netta contrarietà a questa decisione e che l’Italia si è riservata, insieme alla Francia e ad altri sette stati, il diritto di valutare autonomamente la decisione relativa alla proroga, cioè il divieto dell’uso di tale sostanza nel territorio dello Stato.
– Considerato ancora che nel Comune di Castellana Grotte risultano in fortissimo aumento le malattie tumorali e che l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Specializzato in Gastroenterologia “Saverio De Bellis”, una preziosa risorsa della sanità pubblica di eccellenza, ha realizzato una serie di studi e ricerche in tema di alimentazione salutistica che dimostrano gli effetti benefici della sana alimentazione su malattie legate alla sindrome metabolica e all’insorgenza di gravi malattie dell’apparato gastrointestinale.
– Valutato infine che la comunità cittadina considera la salute pubblica e l’agricoltura di qualità beni essenziali per la comunità di Castellana Grotte e leve insostituibili per lo sviluppo fecondo dell’economia locale in armonia con i beni preziosi della natura, a partite dalle nostre Grotte;
i sottoscritti, sulla base delle considerazioni e degli indirizzi contenuti nel presente documento
CHIEDONO
al Consiglio Comunale di Castellana Grotte di approvarli mediante apposita Delibera Consiliare e al Sindaco del Comune di dare corso ai provvedimenti scaturenti dall’atto del Consiglio con specifica ordinanza avente carattere di necessità e urgenza e contenente il divieto dell’uso degli erbicidi in tutto il territorio comunale per un periodo di un anno, stabilendo che al termine della fase di sperimentazione e del monitoraggio effettuato, l’Amministrazione Comunale effettuerà le valutazioni di merito e assumerà le conseguenti decisioni.